I Pm di Termini Imerese Ambrogio Cartosio, Alessandro Macaluso e Lorenza Turnaturi citati in giudizio civile a Caltanissetta per colpa e negligenza gravi. Nel frattempo procedimento penale aperto nel Regno Unito. Il Procuratore Britannico potrebbe chiedere il rinvio a giudizio dei tre magistrati. La Procura di Termini Imerese é proprio quella che indaga sul naufragio lo scorso 24 agosto scorso dello yatch del Bayesian che ha comportato la morte del britannico Mike Lynch e la figlia Hannah.
007 Britannico porta alla sbarra i magistrati Ambrogio Cartosio, Alessandro Macaluso e Lorenza Turnaturi in servizio presso la Procura di Termini Imerese, citati in giudizio civile per negligenza grave al Tribunale di Caltanissetta (prima udienza 09 gennaio 2025) e indagati dal Procuratore alla Corona nel Regno Unito per avere tratto in arresto agente diplomatico dell’intelligence britannica in missione per conto di un’organizzazione internazionale, di cui l’Italia è paese membro, agente coperto da immunità diplomatiche e violato i trattati internazionali.
Caltanissetta 07 Agosto 2024. Incastrati da 007 inglese e accusati di inerzia, colpa grave e negligenza inescusabile i Pm di Termini Imerese Ambrogio Cartosio, Alessandro Macaluso e Lorenza Turnaturi.
L’atto di citazione in giudizio al Tribunale di Caltanissetta, territorialmente, competente sui reati commessi dai magistrati del distretto giudiziario di Palermo, cosi conclude:
“Voglia l’Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, accertare e dichiarare: la responsabilità civile, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dell’art. 2 della legge n. 117/1988 e s.m.i., dei Magistrati Procuratore Capo dott. Ambrogio CARTOSIO, dott. Alessandro MACALUSO e dott.ssa Lorenza TURANTURI, in servizio, all’epoca dei fatti di causa, c/o la Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Termini Imerese, per i comportamenti, atti e provvedimenti specificamente indicati nella narrativa del presente atto, costituenti dolo, colpa grave e/o inerzia scaturita da negligenza inescusabile e, per l’effetto, condannare, ai sensi e per gli effetti della legge n. 117/1988, la Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore, al risarcimento, in prevenzione al -omissis- di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali subiti, nella misura di Euro 586.011,37 , per avere violato la persona e i beni del medico e agente diplomatico, avere coperto il Maresciallo Roberto Chilla, depistando le indagini, e avere accusato e mantenuto sequestrati documenti, soldi, auto blindate e dispositivi elettronici per 3 anni senza alcun motivo, per inerzia, negligenza grave e/o dolo.
I FATTI
Uno 007 inglese, medico e ufficiale medico militare dell’intelligence britannica e capo missione diplomatica, veniva tratto in arresto nel novembre 2020 in quanto trovato in possesso di numerosi documenti di identità, targhe governative e numerose carte di credito, tutti autentici. L’uso di identità alternative è obbligatorio per gli 007 di ogni paese qualora siano in corso missioni sotto copertura. Tra questi documenti veniva rinvenuto il documento di servizio attestante in modo inequivocabile lo status di agente dell’intelligence e le relative immunità diplomatiche. ma stranamente, udite udite, non veniva contestata la falsità dei documenti ma veniva contestata l’asserito ritrovamento di una carta di identità italiana cartacea su cui ci sarebbe stata apposta la foto dell’agente invece che quella del titolare. Peccato che quella carta di identità fosse stata denunciata come smarrita e in possesso delle autorità statunitensi e inviata ai Carabinieri attarverso un corriere diplomatico DHL, con tanto di lettera di vettura.
Ma come parte il tutto? Dagli abusi di tale pm Giovanni Fabrizio Narbone, discutibile e narcisista pm presso la Procura di Pesaro e che per una mera apparente notifica ha usato 6 carabinieri, 1 autocivetta e due auto dei carabinieri per individuare l’agente dipomatico a cui fare una notifica. Ma come lo ha individuato? Semplice, illegalmente, accedendo a 85.000 dati telefonici e telematici in violazione della legge sulla privacy. E’ vietato l’accesso ai dati a un magistrato se non per reprimere un reato o individuare un latitantem, non di certo per una notifica. Non sfuggirà a nessuno che la notifica era un pretesto per trarre in arresto l’ufficiale medico. In seguito a questi fatti, “l’onnipotente” pm Giovanni Fabrizio Narbone veniva accusato di negligenza inescusabile e colpa grave con attuale causa civile pendente presso il Tribunale di L’Aquila per un risarcimento che ha superato i 600.000 euro (il risarcimento chiesto é aumentato a seguito delle espressioni diffamatorie usate da Giovanni Fabrizio Narbone contro il medico). Il pm, in seguito agli eventi, è stato trasferito alla Procura di Macerata.
Il medico e ufficiale medico all’epoca dell’arresto, come detto, era in missione di intelligence militare, e la circostanza fu portata a conoscenza del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Alessandro MACALUSO , che senza dare alcun credito al documento diplomatico, procedeva a determinare l’arresto dell’agente diplomatico, esclusivamente per la asserita carta di identità cartacea italiana contraffatta e facendo scomparire il passaporto diplomatico dell’agente, violando le basilari norme del diritto nazionale e internazionale. Una volta scarcerato e assolto dal Giudice dott. Vittorio Alcamo, giudice allibito dal fatto che a fronte di numerosi documenti di identità fosse stato contestao allo 007 solo la contraffazione della carta di identità cartacea e sul fatto che per una notifica fossero stati coinvolti 7 carabinieri e auto civette, il medico e ufficiale medico militare denunciava il dott. Alessando Macaluso e il GIP Emanuele Bencivinni e il Maresciallo Roberto Chilla, per quanto accaduto il 21.11.2020, presentando formali accuse per i reati di perquisizione arbitraria (art. 609 c.p.); arresto illegale (art. 606 c.p.); tortura (613bis c.p.); falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.p.); concorso nel falso ideologico in certificato medico (481 c.p.); appropriazione indebita aggravata (646 c.p.); calunnia (art. 368 c.p.); frode in processo penale e depistaggio (art. 375 c.p.); fabbricazione di documento di identificazione falso (art. 497bis c.p.); falso ideologico in certificato medico (art. 481 c.p.) e falsa testimonianza (art. 372 c.p.). L’ufficiale medico sporgeva denuncia contro il Maresciallo Roberto Chilla perchè il medico non poteva essere in possesso della carta di identità caratcea in quanto denunciata come smarrita un anno prima e come confermato dalla Polizia Statunitense, rinvenuta e spedita ai Carabinieri tramite DHL servizi consolari.
Attenzione! Durante il processo che ha portato all’assoluzione dello 007 medico compariva in aula la foto del titolare della carta di identità cartacea asseritamente contraffata identica a quella, anche per spillatura, presente nel cartellino che il Comune invia alla Questura e spariva, si letteralmente spariva, il cartellino cartaceo che il Comunie aveva inviato alla Questura, come imposto dalla legge! La Questura non lo aveva!
Le accuse, tra tutte quella di avere contraffatto una carta di identità cartacea, contro il Maresciallo Roberto Chilla a seguito delle denunce dell’ufficiale medico finivano nelle mani della dott.ssa Lorenza TURNATURI, la quale, coprendo il maresciallo, come unica ed esclusiva attività di indagine conferiva alla Sezione di Polizia Giudiziaria una delega e cioè effettuare accertamenti sulla ricevuta di consegna DHL della carta di identità inviata dalla polizia statunitense ai Carabinieri, spedizione che dimostrava inequivocabilmente le responsabilità del Chilla e malgrado la presenza di dichiarazione resa dall’ufficiale statunitense con affidavit (dichiarazione giurata in uso presso gli uffici giudiziari negli Stati Uniti d’America) firmata innanzi il pubblico ufficiale, a sua volta notarizzata dal Notaio dello Stato dell’Illinois e apostillata dal Segretario di Stato dell’Illinois in lingua inglese e traduzione giurata in lingua italiana, Nessuna indagine veniva svolta dal Pubblico Ministero dott.ssa Lorenza TURNATURI. L’unica indagine fatta era chiedere a DHL italia i dettagli della spedizione della carta di identità, attenzione chiedere non convocando i responsabili DHL Italia a sit, ma esclusivamente attraverso uno scambio di due normali e-mail!!! Queste le indagini del PM Lorenza Turnaturi in 3 anni! Il PM lorenza Turnaturi, contra legem girava le sedicenti indagini DHL al pm Alessandro Macaluso che sulla base, si ripete, sulla base di due semplici e-mail chiedeva appello contro l’assoluzione del medico, con il benestare dell’altro personaggio il procuratore Ambrogio Cartosio. Ovviamente il tutto fatto per coprire se stessi e l’amico marescialo Roberto Chilla.
inoltre il documento diplomatico dell’agente ricompariva nei verbali di dissequestro, ma era stato cautamente tenuto nascosto dal Maresciallo Chilla! Volete ancora ridere? Tutto quanto sequestrato NON è mai stato portato all’ufficio corpi del rearto del Tribunale di Termini Imerese, ma lasciati per 3 anni nella Caserma dei Carabinieri di Trabia!
Quindi, la Procura della Repubblica di Termini Imerese, nelle persone dei Magistrati dott.ri Lorenza TURNATURI, Alessandro MACALUSO e Ambrogio CARTOSIO, ha anteposto l’interesse alla impugnazione della sentenza assolutoria emessa in favore del medico nel procedimento rispetto alla osservanza delle norme di legge nello svolgimento e nella documentazione delle attività investigative. Il P.M. dott.ssa LORENZA TURNATURI ha provocato una ingiustificata stasi del procedimento contro il Matresciallo , atteso che, pur non svolgendo ulteriori indagini successivamente a quelle esitate, ha presentato la richiesta di proroga fornendo una motivazione apparente del tutto disancorata dalla realtà processuale ("... alla data del 16/02/2022 scade il termine previsto dall'art. 405 c.p.p. ... entro tale termine non possono concludersi le indagini preliminari, in quanto occorre procedere ad ulteriori accertamenti resi necessari dalle indagini già in corso, al fine di acquisire elementi ulteriori indispensabili ai fini dell'accertamento della verità dei fatti nell'interesse della giustizia ..."
La ingiustificata stasi del procedimento n. ******** RGNR ha indotto l’ufficiale medico a richiedere (con istanza presentata il 02.11.2022) l’avocazione delle indagini preliminari alla Procura Generale presso la Corte di Appello di Palermo, la quale ha fornito riscontro soltanto in data 17.07.2023 (in seguito al sollecito del 15.03.2023) comunicando la formulazione della richiesta di archiviazione depositata dal P.M. dott.ssa LORENZA TURNATURI in data 27.06.2023 Pertanto, laddove nella richiesta di archiviazione il Pubblico Ministero asserisce "Sulla scorta di ciò si procedeva ad effettuare complessa ed approfondita attività investigativa", utilizza una mera formula di stile, posto che l’unica delega di indagini nell'ambito del procedimento in oggetto è quella citata sopra. Per il resto il Pm Lorenza Turnaturi ha coperto il Maresciallo Chilla e ha maldestramente tentato di usare l’unico atto di indagine contro il medico.
I sequestri operati nell'ambito dell’originario procedimento ****** RGNR da parte del Pm Alessandro Macaluso (sequestro probatorio, tra l’altro, di tutti i documenti di identità dell’e sequestro preventivo del denaro e delle autovetture blindate venivano mantenuti in essere nel procedimento ***** RGNR, in forza della contestazione dei reati di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi (497-bis c.p.) e di riciclaggio (648-bis c.p.), malgrado il Pm Alessandro Macaluso non potesse violare la persona delll’ufficiale medico perché coperto da immunità diplomatiche.
A decorrere dall’aprile 2021 nessuna indagine è stata più svolta sulle due autovetture in sequestro, e - giova evidenziarlo - con la sentenza di assoluzione pronunciata in data 18.05.2021 il Giudice dott. Vittorio Alcamo assolse l’agente diplomatico ed ebbe a ordinare il dissequestro e la restituzione delle autovetture e del denaro in sequestro, nonché delle targhe e di ogni altro documento, mettendo in evidenza il deficit investigativo scaturito dallo stralcio disposto dal P.M. dott. Alessandro MACALUSO con richiesta di giudizio immediato unicamente per un singolo reato in materia di falso a carico di un imputato in stato di custodia in carcere. A ulteriore dimostrazione della inerzia del P.M. dott. Alessandro MACALUSO lo stesso ha mantenuto per 3 anni sequestrati i documenti, i soldi e le autovetture dell’ufficiale medico malgrado fosse a conoscenza dell’autenticità di tutti i documenti del medico, come accertato dai Carabinieri RIS, e delle immunità dell’agente. La ingiustificata stasi del procedimento ha indotto il medico a richiedere l'avocazione delle indagini preliminari alla Procura Generale presso la Corte di Appello di Palermo.
Ma alle comiche non c’è mai finde. Il PM Alessandro Macaluso viene, guarda caso trasferito a Palermo, e il Procuratore Capo Ambrogio Cartosio chiede al PM Lorenza Turnaturi a che punto fossero le indagini sul medico, su insistenza della Procura Generale di Palermo. Ma comiche delle comiche Lorenza Turnaturi rispose che non era lei la titolare del procedimento ma il PM Concetta FEDERICO!
Anche sotto tale profilo, si ritiene censurabile la condotta del Magistrato dott. Ambrogio CARTOSIO, il quale nella sua funzione di Procuratore Capo (esclusivo titolare dell’azione penale e dei criteri di assegnazione dei procedimenti ai singoli magistrati) avrebbe dovuto vegliare sull’osservanza delle leggi e sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia e quanto meno conoscere a chi avesse affidato il caso!
Nella Relazione elaborata dalla dott.ssa Concetta FEDERICO, si dà atto della limitata attività di indagine compiuta dal precedente assegnatario dott. Alessandro MACALUSO, posto che alla data del 16.11.2022:
"Le copie forensi ... sono state restituite a questo ufficio solo nel mese di maggio 2022 ragion per cui non è stata ancora depositata dalla P.G. operante l'informativa conclusiva sull'analisi del loro contenuto. Parimenti si evidenzia che per gli accertamenti tecnici delegati da questo alla Sezione Grafica del RIS di Messina (manca) relazione conclusiva. Lo stesso vale per gli accertamenti bancari delegati da questa A.G. alla Guardia di Finanza, essenziali per verificare la fondatezza delle ipotesi di reato di cui agli artt. 493-ter c.p. e 648-bis c.p.. Si precisa in ultimo che il fascicolo è stato assegnato alla scrivente solo di recente a seguito del trasferimento del collega precedente assegnatario, dott. Alessandro Macaluso, presso altro Ufficio avvenuto nel mese di maggio c.a."
Dopo 3 anni di totale inerzia del PM Alessandro Macaluso, il Pm Concetta Federico chiede la archiviazione per tutte le accuse contro il medico ordinando il dissequestro e la restituzione di tutto quanto sequestrato, si ribadisce dopo 3 anni. Le motivazioni addotte dalla dott.ssa FEDERICO a sostegno della richiesta di archiviazione del procedimento penale iscritto a carico del medico per i reati di cui agli artt. 497-bis c.p. (possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi) 493-ter c.p. (indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti) e 648-bis c.p. (riciclaggio) contengono chiari elementi dai quali inferire la totale inerzia del dott. P.M. MACALUSO, primo assegnatario del fascicolo:
"...per quanto riguarda i documenti di identità il RIS di Messina ha escluso la falsità dei passaporti e dei documenti di identità sequestrati a****** (- Analogamente, benché egli sia stato trovato in possesso di numerose carte di credito e carnet di assegni, non è stato provato né che le carte fossero indebitamente utilizzate dal ***** senza il consenso dei titolari, né che essi venissero utilizzati come strumento per il riciclaggio di somme di provenienza illecita. Sul punto, appare opportuno evidenziare che la delega di questa A.G. per lo svolgimento di indagini bancarie non è stata esitata e i termini di indagine sono ormai ampiamente scaduti, sicché nessun ulteriore approfondimento investigativo può essere utilmente svolto...". Si procedeva alla restituzione all’ufficiale militare delle due autovetture blindate, della somma di denaro, dei numerosi documenti di identificazione personale e di tutte le altre cose dissequestrate.
LE ACCUSE CONTRO I PM DI TERMINI IMERESE
Alla luce dei comportamenti evidenziati in fatto sussistono diversi profili di responsabilità dei magistrati Ambrogio Cartosio, Alessandro Macaluso e Lorenza Turnaturi, che hanno svolto funzioni inquirenti nei procedimenti penali, attesa l’evidente responsabilità ex art. 2, legge n. 117/1988 e s.m.i., per dolo o colpa grave, oltre che per inerzia, dovuta (quantomeno) a negligenza inescusabile, causativa della ingiustificata stasi dei predetti procedimenti (stasi che assume rilievo anche sotto il diverso profilo della violazione dell’art. 3, l. n. 117/1988 e s.m.i., con conseguente responsabilità dei suddetti magistrati per denegata giustizia).
Secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, infatti, la responsabilità civile dei magistrati è incentrata sulla colpa grave, tipizzata secondo ipotesi specifiche delineate dall'art. 2 della l. n. 117 del 1988, tutte accomunate dalla ricorrenza di una negligenza inescusabile, cioè a dire "non spiegabile", tale da determinare una violazione evidente, grossolana e macroscopica della norma giuridica applicata e/o applicabile alla fattispecie (v. Cass. Civ. sent. n. 6791/2016).
Sul punto la Corte dei Conti ha precisato: “La colpa è grave quando l'imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di obblighi elementari” (Corte dei Conti, Sez. I, decisione 16/03/2000, n. 83/A).
La dott.ssa Lorenza TURANTURI, invero, non ha potuto - rectius voluto - accertare né l’identità, né i ruoli rivestiti in seno alla Società di spedizioni DHL dai sig.ri Gianni Cimelli e Alessandro D’Arco, né tantomeno ha potuto - rectius voluto - disporre le doverose verifiche sulle informazioni addotte dai predetti, poiché entrambi non sono stati ascoltati nelle forme di legge, espressamente previste dal codice di rito. In altri termini le indagini sono state due e-mail e 1 pec!
Gli artt. 351, 357, 362 e 370 del codice di procedura penale sono stati apertamente disapplicati, dunque violati, con conseguente grave danno per il medico nei termini e nella misura che si specificherà nel prosieguo.
Altrettanto dicasi con riferimento alla dichiarazione resa dal Capitano ******* con affidavit (dichiarazione giurata in uso presso gli uffici giudiziari negli Stati Uniti) firmata innanzi il pubblico ufficiale James York il 21 dicembre 2020, posto che la dott.ssa Lorenza TURNATURI non ha disposto nessun approfondimento (ad esempio contattando il Pubblico Ufficiale James York o il Notaio Kane o il Segretario di Stato dell’Illinois) ma, inopinatamente, ha dato credito alle apodittiche conclusioni rassegnate dall’Isp. Sup. Alba ("... non appare semplice comprovare o smentire la veridicità di questa documentazione, sebbene questo ufficio nutre seri dubbi sulla loro autenticità, o quanto meno nella veridicità delle dichiarazioni contenute").
Il codice di procedura penale impone dei precisi doveri alla magistratura inquirente, e ciò anche per dare esecuzione al disposto costituzionale previsto dall’art. 112 della nostra legge fondamentale, secondo il quale il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.
Ebbene, a fronte di una dichiarazione giurata, validata da ben tre pubblici ufficiali, la dott.ssa LORENZA TURNATURI, per disattenderne il contenuto, avrebbe dovuto disporre specifici approfondimenti di indagine, anche ricorrendo alla cooperazione internazionale attraverso l’istituto dell’assistenza giudiziaria in materia penale, in stretta osservanza degli artt. 326, 327 e 358 c.p.p., che – come noto - impongono il compimento di ogni attività necessaria per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale.
Ma non basta.
Successivamente alla ricezione della informativa di P.G. datata 02.09.2021, il P.M. dott.ssa LORENZA TURANTURI nulla ha fatto per accertare l’esistenza e la fondatezza degli ulteriori profili illeciti evidenziati dal medico nella denuncia presentata il 30.06.2021 (recante molteplici ipotesi di reato) e, quel che forse è ancora più grave, ha tenuto fermo il procedimento per ben due anni, presentando una richiesta di proroga del termine delle indagini in data 31.01.2022, che, a posteriori, non ha trovato nessuna concreta giustificazione.
Anche per tale condotta è ravvisabile la colpa grave per violazione dell’art. 406 c.p.p., (“Il pubblico ministero, prima della scadenza, può richiedere al giudice, quando le indagini sono complesse, la proroga del termine previsto dall'articolo 405”), essendo rimasto acclarato che nessuna indagine è stata svolta e/o delegata successivamente al recepimento della nota di P.G. datata 02.09.2021, di talché si profila come meramente strumentale/pretestuosa la formula di stile utilizzata dal P.M. per ottenere l’invocata proroga.
L’inerzia scaturita dalla negligenza inescusabile del magistrato inquirente rappresenta una forma di comportamento omissivo, lesiva dei diritti e degli interessi dell’attore per violazione dell’art. 2, legge 117/1988 (anche alla luce di quanto disposto dall’art. 1, del D.Lgs. n. 109/2006 che testualmente recita: Il magistrato esercita le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo e equilibrio e rispetta la dignità della persona nell'esercizio delle funzioni).
E ciò a maggior ragione nella fattispecie che ci occupa, nella quale l’ufficiale militare ha reiteratamente richiesto l’avocazione delle indagini alla Procura Generale presso la Corte di Appello di Palermo (v’è da ritenere che il coinvolgimento della Procura Generale abbia contribuito “sbloccare” l’ingiustificato stallo del procedimento contenendolo in “soli” due anni).
Gli esiti delle indagini delegate dalla dott.ssa LORENZA TURNATURI sono stati illegittimamente ed impropriamente utilizzati dal Procuratore Capo Ambrogio CARTOSIO e dal Sost. Procuratore Alessandro MACALUSO (in violazione del disposto degli artt. 430, 195, co. 4, 511, 526 e 598 c.p.p.) per supportare l’atto di appello presentato avverso la sentenza di assoluzione pronunciata il 18.05.2021 dal Tribunale Ordinario di Termini Imerese, all’esito del dibattimento celebrato nelle forme del rito immediato (in nessuna delle sette udienze – di cui cinque con attività istruttoria - ha mai presenziato il Pubblico Ministero titolare del procedimento, dott. MACALUSO).
La giurisprudenza ha evidenziato che sussiste responsabilità del magistrato quanto vi è la diretta consapevolezza di compiere un atto giudiziario formalmente e sostanzialmente illegittimo, con il deliberato proposito di nuocere ingiustamente ad altri violando i doveri di magistrato e, segnatamente, di ledere i diritti della parte soccombente che è stato assoggettato ad ulteriore giudizio di appello (v. Cass. Civ. sent. n. 21618/2007).
LE RICHIESTE CONTRO I PM DI TERMINI IMERESE
Per quanto riguarda il procedimento penale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese, assegnato al dott. Alessandro MACALUSO, come già scritto in premessa sub 11), tutti i sequestri ivi disposti (sequestro probatorio di tutti i documenti di identità del medico e sequestro preventivo del denaro e delle autovetture blindate) sono stati mantenuti in essere nel procedimento, in forza delle contestazione inerenti i reati di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi (497-bis c.p.) e di riciclaggio (648-bis c.p.) per i quali era stato paventato il c.d. fumus, sufficiente alla legittimazione delle misure ablative (v. doc. 18; doc. 19 e doc. 20).
Successivamente al mese di aprile 2021 il P.M. dott. Alessandro MACALUSO non ha svolto e/o delegato ulteriori indagini sulle due autovetture in sequestro e, infatti, con la sentenza del 18.05.2021 il Tribunale di Termini Imerese, nella persona del Magistrato dott. Alcamo, ha stigmatizzo il pregresso deficit investigativo del Sostituto Procuratore e ordinato il dissequestro dei due automezzi (v. doc. 4), ma - di fatto - il P.M. il 03.02.2022 ha ritenuto di non dare seguito alla decisione dell’Autorità giudicante.
Dall’esame della Relazione elaborata dalla dott.ssa CONCETTA FEDERICO emerge chiaramente l’inerzia del primo assegnatario, dott. ALESSANDRO MACALUSO, con conseguente responsabilità per dolo o colpa grave per violazione dell’art. 358 c.p.p., a mente del quale il pubblico ministero compie ogni attività necessaria ai fini indicati nell'articolo 326 e svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini.
A ben vedere, il dott. MACALUSO non ha dato corso alla nota del 13 aprile 2021 a firma del Direttore del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia del Ministero dell’Interno, che indicava le Società riconducibili al medico quali legittime proprietarie dei veicoli in questione.
Ne è seguita la completa stasi del procedimento, anche in ragione delle deleghe inevase o evase con inusitato ritardo (deleghe peraltro concernenti indagini estranee alle due autovetture in sequestro), così come è dato leggere nella Relazione a firma della dott.ssa FEDERICO, con conseguente responsabilità per dolo, colpa grave e/o inerzia causata da negligenza inescusabile del dott. Alessandro MACALUSO, il quale alla data del 03.02.2022, contravvenendo al chiaro disposto dell’art. 321 c.p.p., esprimeva ingiustificato parere contrario al dissequestro di entrambi i veicoli, sulla scorta di una mera formula di stile, non supportata dagli atti processuali che – giova ricordarlo - in quel momento si trovavano nella sua esclusiva cognizione, non essendosi ancora consumata la piena discovery.
Soltanto in ragione delle reiterate istanze di avocazione delle indagini depositate dal medicoinnanzi alla Procura Generale di Palermo, come documentato e della richiesta di informazioni da parte della Procura Generale di Palermo alla Procura della Repubblica di Termini Imerese si è “sbloccato” l’ingiustificato stallo del procedimento, le cui contestazioni originarie sono svanite come una bolla di sapone, così come acclarato nella richiesta di archiviazione presentata in data 12.07.2023 dalla dott.ssa CONCETTA FEDERICO (subentrata nel ruolo del dott. MACALUSO) con dissequestro dei veicoli.
Appare evidente che anche il dott. ALESSANDRO MACALUSO da solo e/o in concerto con il Procuratore Capo dott. AMBROGIO CARTOSIO (che non ha esercitato la vigilanza sull’attività investigativa del suo delegato – con conseguente violazione anche nelle norme disciplinari), di fatto ha denegato giustizia all’odierno istante, poiché ha tenuto sotto sequestro, per almeno due anni e mezzo (dall’aprile 2021 all’ottobre 2023), dei beni deperibili (le due prestigiose autovetture blindate Mercedes Benz e BMW per cui è causa) creando grave danno patrimoniale al medico, sia per la riduzione del valore economico dei due mezzi di trasporto (per vetustà e non uso/malfunzionamenti - si tratta di due automobili blindate), sia per i costi sostenuti per renderle nuovamente marcianti.
Il medico e militare inoltre, si è trovato impossibilitato ad utilizzare le suddette autovetture per muoversi in sicurezza nello svolgimento della sua attività e, quindi, ha dovuto noleggiare - a far data dal giugno 2021 e sino al dissequestro (ottobre 2023) - analoghi veicoli, come risulta documentato dalle fatture in atti.
Le considerazioni che precedono in merito alla responsabilità del dott. ALESSANDRO MACALUSO, debbono essere svolte anche con riguardo all’ingiustificato dissequestro dei documenti di identità del’ufficiale dell’intelligence.
Sul punto la giurisprudenza ha evidenziato: “In tema di danno erariale, per configurare in capo ad un magistrato, oltre alla responsabilità disciplinare, una responsabilità contabile da disservizio derivante dall'inosservanza dei termini per il deposito dei provvedimenti, occorre un "quid pluris" rispetto al mero ritardo (seppure reiterato, grave e ingiustificato) e, cioè, un danno aggiuntivo di carattere patrimoniale, insito nella condanna dello Stato al pagamento dell'indennizzo a titolo di equa riparazione per irragionevole durata o al risarcimento per diniego di giustizia” (v. Cass. Civ. S.U. ord n. 2370/2023).
Non si può fare a meno di evidenziare, inoltre, la ulteriore, grave e ingiustificabile violazione di legge posta in essere dal P.M. ALESSANDRO MACALUSO titolare dell’indagine, il quale, nell’immediatezza dell’arresto avvenuto il 21.11.2020, non ha inteso dare alcun credito alle dichiarazioni rese per le vie brevi dall’odierno istante rispetto all’attività di intelligence militare che stava svolgendo nella Regione Sicilia ed allo status di persona sotto immunità diplomatica, così come risultante dal documento arbitrariamente sequestrato all’agente diplomatico dal Foreing & Commonwealth Office (Ministero degli Esteri Britannico), nella cui parte retrostante sono espressamente indicati lo status di persona sotto immunità diplomatica, con i dettagli del divieto di perseguire la persona secondo la Convenzione di Vienna
Ne discende la violazione dell’art. 31 della Convenzione di Vienna del 1961, ratificata dalla legge n. 804 del 9 agosto 1967, ai sensi del quale l’agente diplomatico gode dell’immunità dalla giurisdizione penale dello Stato accreditatario.
Del pari, nessuna verifica e/o approfondimento è stato svolto e/o delegato con trasmissione delle notizie di sequestro alle Autorità Britanniche e alle Autorità del Commonwealth, né tantomeno è stata data immediata e doverosa comunicazione alle Autorità Italiane, Ministero dell’Interno e Presidenza del Consiglio dei Ministri, della presenza di un agente diplomatico straniero sul territorio italiano in attività di intelligence militare.
Appare evidente che il non aver svolto indagini per 30 mesi sull’asserita illecita provenienza delle due autovetture e dei documenti di riconoscimento (per poi richiedere l’archiviazione del procedimento) costituisce chiarissimo esempio di denegata giustizia (in quanto le due autovetture ed i documenti ben potevano essere restituite al proprietario nel maggio 2021 come disposto dal Tribunale di Termini Imerese con la sentenza assolutoria pronunciata il 18.05.2021) per il quale è responsabile il dott. ALESSANDRO MACALUSO anche unitamente al responsabile dell’Ufficio dott.AMBROGIO CARTOSIO per c.d. colpa in vigilando (ex art. 16, R.D. Lgs n. 511/1946).
Sul punto i Giudici di Piazza Cavour hanno precisato: “In tema di illeciti disciplinari dei magistrati, rientrano nella nozione di grave scorrettezza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006, anche quelle condotte che, pur se non compiute direttamente nell'esercizio delle funzioni, sono inscindibilmente collegate a contegni precedenti o anche solo "in fieri", involgenti l'esercizio delle funzioni giudiziarie, al punto da divenire tutte parte di un "modus agendi" contrario ai doveri del magistrato. (v. Cass. Civ. sent. n. 20042/2021).
L’ufficiale Medico é difeso dagli Avvocati Debora Zagami e Alessandro Piermarini del Foro di Roma.
Il 09 gennaio 2025 é fissata la prima udienza contro i magistrati AMBROGIO CARTOSIO, ALESSANDRO MACALUSO E LORENZA TURNATURI presso il Tribunale Ordinario di Caltanissetta, competente sui reati comessi dai magistrati del Distretto di Palermo.
Sono in corso investigazioni nel Regno Unito e negli Stati Uniti indagini contro i tre magistrati per violazione dell’immunità diplomatica e per avere messo a rischio la sicurezza nazionale e dei paesi membri dell’Organizzazione di cui fa parte l’agente diplomatico. Il Procuratore alla Corona e quello distrettuale di Washington, intenzionati a portare a processo i pm di Termini Imerese.
Proprio la Procura di termini Imerese investiga sull’affondamento dello yatch Bayesian e la morte del britannico Mike Lynch e la figlia Hannah ( vedi foto sotto).